IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale  25
maggio 1990, n. 26, e' cosi' sostituita:
    "  a)  1)  a  favore  delle province, dei comuni, delle Comunita'
montane  e  dei  consorzi  fra  enti  locali   con   la   concessione
dell'eventuale garanzia fideiussoria e con il concorso fino al 5% sul
tasso  di  interesse  per i mutui che gli stessi andranno a contrarre
per la costruzione, l'ampliamento ed  il  miglioramento  di  impianti
sportivi, compreso l'acquisto dell'area;
     2)  a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1957 n. 1295, come sostituito ed integrato da
successive  leggi,  con  la   concessione   dell'eventuale   garanzia
fidejussoria e con il concorso fino ad un massimo del 5% del tasso di
interesse  per  mutui  che  gli  stessi  andranno  a contrarre per la
costruzione,  ampliamento  e  miglioramento  di  impianti   sportivi,
compreso l'acquisto dell'area".
   2.  I mutui a favore degli enti e dei soggetti di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio  1990,  n.
26, come sostituita dal comma 1 della presente legge, individuati nel
piano annuale di intervento approvato dalla giunta regionale, possono
essere concessi dall'Istituto per il credito sportivo con il quale la
Regione stipulera' apposita convenzione.
   3.  Lo  stesso  concorso  sul  tasso di interesse viene concesso a
favore degli enti di cui al punto 1 della  lettera  a)  del  comma  1
dell'art.  2  della  legge  regionale  25  maggio  1990,  n. 26, come
sostituita dal comma 1 della presente legge, che  contrarranno  mutui
con la Cassa depositi e prestiti.