IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, e' cosi' sostituita: " a) 1) a favore delle province, dei comuni, delle Comunita' montane e dei consorzi fra enti locali con la concessione dell'eventuale garanzia fideiussoria e con il concorso fino al 5% sul tasso di interesse per i mutui che gli stessi andranno a contrarre per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, compreso l'acquisto dell'area; 2) a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957 n. 1295, come sostituito ed integrato da successive leggi, con la concessione dell'eventuale garanzia fidejussoria e con il concorso fino ad un massimo del 5% del tasso di interesse per mutui che gli stessi andranno a contrarre per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, compreso l'acquisto dell'area". 2. I mutui a favore degli enti e dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, come sostituita dal comma 1 della presente legge, individuati nel piano annuale di intervento approvato dalla giunta regionale, possono essere concessi dall'Istituto per il credito sportivo con il quale la Regione stipulera' apposita convenzione. 3. Lo stesso concorso sul tasso di interesse viene concesso a favore degli enti di cui al punto 1 della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 26, come sostituita dal comma 1 della presente legge, che contrarranno mutui con la Cassa depositi e prestiti.